Se il punto debole del «filone pubblicistico» è l'incoerenza sistematica, il «tallone d'Achille» della tesi esposta nel paragrafo precedente è quello di trovare un'adeguata soluzione alla problematica della tutela del terzo. Una delle argomentazioni che tradizionalmente viene portata a favore della ricostruzione della d.i.a. come silenzio assenso infatti è quella secondo cui soltanto accogliendo una simile prospettiva si riesce ad assicurare una tutela adeguata dei terzi.
La questione della natura giuridica della d.i.a. e il connesso problema della tutela giurisdizionale dei terzi è uno dei punti problematici su cui è maggiormente viva la discussione in dottrina e in giurisprudenza, come testimoniano gli approfonditi contributi pubblicati in questa rivista e i continui revirement dei giudici di Palazzo Spada, che, solo a voler considerare l'ultimo anno e mezzo, dopo aver affermato con un'approfondita sentenza la natura privata della d.i.a. sono tornati ad assimilarla ad un titolo abilitativo tacito per poi tornare nuovamente, con la prima delle due pronunce che qui si annotano, a ribadirne la natura privatistica.
Il concetto di perequazione è oggi alla base dell'acceso dibattito sulla riforma federalista della fiscalità. In particolare, è cogente la discussione attorno al principio di equilibrio tra fabbisogno finanziario e gettito fiscale normale. Trova, quindi, continuità il confronto sui procedimenti per definire misure oggettive e condivisibili delle variabili insite nel modello teorico (bisogni delle comunità, costi standard dei servizi pubblici, rientri del drenaggio fiscale, ecc.).
Come sopra accennato, l'analisi esegetica del dato testuale (comma terzo dell'art. 120 del T.U. degli enti locali), sia in dottrina che in giurisprudenza, aveva condotto, prevalentemente, a collocare l'individuazione delle aree da trasformare in una fase anteriore alla costituzione della società.
La Società di Trasformazione Urbana (in seguito, anche STU), disciplinata dall'art. 120 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000), sembra palesarsi quale strumento giuridico utilizzabile per ambiziosi progetti di riqualificazione di aree vaste, in quanto consente l'accentramento della funzione di governo del territorio in capo ad un soggetto unitario, il quale può farsi portatore di una prima valutazione complessiva dell'intera zona interessata dalla trasformazione.
La pubblicazione della sentenza 4 febbraio 2010 n. 1523 del T.A.R. Roma ha dato nuova linfa alla questione già molto dibattuta - e della quale ci si era già occupati, anche se solo incidentalmente - relativa alla compatibilità tra strumenti urbanistici perequativi e principio di legalità.
Molto interessante, e per molti versi condivisibile, appare la tesi secondo la quale l'inutile decorrenza del termine a seguito della presentazione della d.i.a., cioè senza che l'Amministrazione adotti alcun provvedimento, provocherebbe una trasfigurazione della fattispecie, nel senso che si avrebbe un vero e proprio atto amministrativo, immediatamente impugnabile dal terzo.
L'equilibrio di bilancio, da ricercare in fase di investimento e di gestione, rappresenta un obiettivo specifico per le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale, peraltro complicato ove le istanze di tutela sono più forti, data la valenza del capitale culturale in gioco.
La decisione sull'ammissibilità del ricorso, del 30 agosto 2007, affermando la natura di sanzione penale della confisca prevista dall'art. 44 D.P.R. 380/2001 si pone come potenzialmente rivoluzionaria, atteso che da tale inquadramento consegue l'applicabilità del principio di personalità della responsabilità penale e l'impossibilità di adottare il provvedimento ablativo nei confronti non solo dei soggetti prosciolti per difetto dell'elemento soggettivo (categoria di soggetti di cui si è espressamente occupata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), ma, a fortiori, anche verso i terzi di buona fede estranei al processo penale.
L'art. 6 del testo unico dlel'edilizia è stato sostituito dal nuovo testo introdotto dall'art. 5 D.L. 25 marzo 2010 n. 40 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
La confisca dell'area oggetto del reato di lottizzazione abusiva, prevista dall'art. 44, co. 2., D.P.R. 380/2001 (in passato dall'art. 19 legge 47/1985), è stata oggetto negli ultimi due anni, di una significativa evoluzione giurisprudenziale, che ne ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata, e ha messo in discussione il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Quanto all'attività dell'amministrazione successiva alla presentazione della denuncia di inizio attività, secondo le ricostruzioni dottrinali relative al modello generale di d.i.a., due tesi si contendono il campo: quella dell'autotutela e quella del controllo pubblico di attività privata.
Il vuoto di pianificazione che si determina in conseguenza della decadenza dei vincoli espropriativi crea incertezze sul regime edilizio applicabile alle cd. “aree bianche” allorché si debba determinare l'indennizzo o il risarcimento del danno per la loro abusiva occupazione. La sentenza in commento ritiene che la quantificazione del risarcimento debba essere operata tenendo conto della disciplina dettata dall'art. 9 del T.U. per l'edilizia per i comuni privi di piano regolatore la quale riduce entro ristrettissimi limiti la capacità edificatoria dei suoli. Nella nota si procederà ad un'analisi critica di tale tesi, proponendo soluzioni alternative.
Nel caso un regolamento edilizio anteriore all'entrata in vigore della legge urbanistica prevedesse l'obbligo di dotarsi del titolo edilizio per tutte le costruzioni, per affermare la legittimità di un'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio, non è sufficiente dimostrarne l'anteriorità al 1967, ma è necessario o provare che la stessa sia stata eseguita prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio stesso oppure, laddove essa sia stata realizzata successivamente, che sussistessero motivi per cui detto intervento dovesse eventualmente ritenersi sottratto all'obbligo di richiedere idoneo titolo edilizio.
La L. 25 marzo 1982 n. 94, cosiddetta legge Nicolazzi, introdusse un regime semplificato per il rilascio della concessione edilizia, in quanto l'art. 7 di tale legge prevedeva che fossero assoggettati ad autorizzazione gratuita ovvero al silenzio assenso: tutti gli interventi di manutenzione straordinaria; le pertinenze e gli impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti; le occupazioni di suolo pubblico mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
L'edilizia residenziale convenzionata sembra esser stata oggetto, fino ad oggi, di un numero limitato di contributi scientifici, i quali si sono peraltro incentrati sui tratti finali della procedura, relativi all'assegnazione ed al successivo trasferimento dell'immobile abitativo.
Fra il modello della “semplificazione”, che porta ad assimilare la d.i.a. al silenzio assenso, facendone a tutti gli effetti un provvedimento tacito, e quello della “liberalizzazione”, che considera, invece la d.i.a. un atto privato non impugnabile innanzi al g.a., il Consiglio di Stato, in controtendenza rispetto a talune recenti decisioni, sceglie quest'ultimo.
Il giudice amministrativo potrà volta per volta valutare l'idoneità delle forme di pubblicità impiegate ad assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento autorizzatorio.
La sentenza in commento si rivela particolarmente interessante per la propria capacità di effettuare, traendo lo spunto dal caso concreto deciso, un'esaustiva sintesi di alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali recenti in materia di distanze tra costruzioni e, più specificamente, in materia di distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici ad esse antistanti, con riferimento al regime di applicabilità degli standards urbanistici speciali.
Nei suoi quattro anni di vigenza, l'art. 10-bis è stato bersaglio di una fittissima schiera di critiche. A ben guardare, tuttavia, nessuna di esse coglie nel segno, perché non ve n'è una che non possa ritenersi astrattamente superabile in via ermeneutica. Il vero limite dell'art. 10-bis va dunque cercato altrove, e segnatamente nella cogenza che gli risulta attribuita dal dettato legislativo come interpretato dalla giurisprudenza già formatasi su questo tema.
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