Prima di iniziare un'analisi (almeno sommaria) dell'esperienza dei nuovi modelli di pianificazione territoriale comunale introdotti dalle legislazioni regionali, visti al vaglio del giudice amministrativo, sembra necessaria la premessa innanzitutto che, ad oggi, la casistica disponibile non è e non può essere particolarmente consistente ed articolata, con ciò riferendosi soprattutto al numero meramente quantitativo di ricorsi e relative sentenze.
Il comma 4-bis dell'art. 49 del d.l. n. 78/2010 conv., con modif., in legge n. 122/2010, introdotto in sede di conversione, ha integralmente sostituito l'art. 19 della legge n. 241/1990, eliminando dal nostro sistema l'istituto della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) e introducendo al suo posto la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.). L'istituto della d.i.a. comparve per la prima volta nel nostro ordinamento nell'art. 19 della legge n. 241/1990.
Il comma 4-bis dell’art. 49 del d.l. n. 78/2010 [1] conv., con modif., in legge n. 122/2010 [2], introdotto in sede di conversione, ha integralmente sostituito l’art. 19 della legge n. 241/1990 [3], eliminando dal nostro sistema l’istituto della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) e introducendo al suo posto la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) [4].
Salve le non indifferenti innovazioni dal punto di vista del procedimento, di cui si darà conto nel corso della trattazione, tale operazione non ha mutato la sostanza del meccanismo, e per comprenderlo è sufficiente ripercorrerne l’evoluzione storica, specie sotto i punti di vista dell’ambito di applicazione e del momento in cui può essere iniziata l’attività.
L’istituto della d.i.a. comparve per la prima volta nel nostro ordinamento nell’art. 19 della legge n. 241/1990, inserito nel Cap .... [continua]
La Regione Lombardia, ultima - tra quelle in esame - ad essere intervenuta sulla propria disciplina urbanistica, con la L.R. 12/2005 ha sostituito, dopo trent'anni, la precedente L.R. 51/1975. Elemento fondamentale della nuova disciplina è la maggiore discrezionalità concessa alle amministrazioni comunali, ottenuta a «sfavore» di una precisa predeterminazione per legge dei limiti a livello di contenuti nell'attività pianificatoria.
Con il D.L. n. 138 del 2011 convertito nella legge n. 148 della stesso anno il legislatore ha per la prima volta disciplinato i profili dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività riguardanti le forme di tutela esperibili dai terzi.
Con l'emanazione della Legge Regionale n. 1/2005, “Norme per il governo del territorio”, la Regione Toscana sembra aver voluto non solo inserire e regolamentare quanto attiene all'urbanistica (e quindi, in particolare, agli strumenti di pianificazione territoriale) ma anche conferire un nuovo assetto224 alla materia del governo del territorio225 nel suo complesso.
Uno dei temi più spinosi della composita materia relativa agli oneri di urbanizzazione è rappresentato dalla possibilità di scomputo, parziale o totale, del loro pagamento in cambio della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da parte del soggetto avente titolo al rilascio del permesso di costruire.
§ 1. Introduzione all’argomento
Uno dei temi più spinosi della composita materia relativa agli oneri di urbanizzazione è rappresentato dalla possibilità di scomputo, parziale o totale, del loro pagamento in cambio della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da parte del soggetto avente titolo al rilascio del permesso di costruire. Si tratta di una previsione introdotta per la prima volta dall’art. 11, comma 1, della Legge n. 10/1977, ora inserita con modificazione nell’art. 16, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia, secondo cui il titolare del permesso, ovvero l’attuatore del piano, qualora si obblighi a realizzare direttamente le opere, può ottenere lo scomputo della corrispondente quota del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché a .... [continua]
L'articolo 155 del Codice stabilisce che le funzioni di vigilanza, di carattere amministrativo e preventivo, sono esercitate congiuntamente dalle Regioni e dal Ministero ed hanno ad oggetto tutti i beni paesaggistici, sia quelli individuati ex lege, sia quelli individuati tramite provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo. Il Codice, pur conferendo alle Regioni le funzioni amministrative relative alla tutela dei beni paesaggistici, conformandosi al principio generale sancito dall'articolo 5, tende per altro verso a riattribuire al Ministero un indefinito potere di vigilanza sulle funzioni esercitate dalle Regioni nonché il potere di sostituirsi ad esse nell'esercizio di tali competenze in caso di inottemperanza o persistente inerzia nello svolgimento delle funzioni assegnate.
L’articolo 155 del Codice stabilisce che le funzioni di vigilanza, di carattere amministrativo e preventivo, sono esercitate congiuntamente dalle Regioni e dal Ministero ed hanno ad oggetto tutti i beni paesaggistici, sia quelli individuati ex lege, sia quelli individuati tramite provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo. Il Codice, pur conferendo alle Regioni le funzioni amministrative relative alla tutela dei beni paesaggistici, conformandosi al principio generale sancito dall’articolo 5, tende per altro verso a riattribuire al Ministero un indefinito potere di vigilanza sulle funzioni esercitate dalle Regioni nonché il potere di sostituirsi ad esse nell’esercizio di tali competenze in caso di inottemperanza o persistente inerzia nello svolgimento delle funzioni assegnate.
La vigilanza del Ministero e delle Regioni si inserisce nella complessa attività di controllo tecnico-amministrativo avente funzione preventiva .... [continua]
Completata la trattazione civilistica della tematica delle locazioni in nero, ci si aspetterebbe che il discorso fosse chiuso.
Tuttavia, l'ordinamento si manifesta, anche in questo settore, in tutta la sua unitarietà, facendo emergere profili penalistici apparentemente impensabili.
La Regione Campania con la riforma urbanistica del 2004 ha introdotto per la prima volta una normativa organica, con il dichiarato scopo di riordino della materia oltre che per introdurre nuove procedure (volte in particolare a semplificare l'azione amministrativa per, anche qui, rendere meno difficoltoso il procedimento in ordine alla formazione degli strumenti urbanistici).
L'effetto di gran lunga più importante della pubblicazione del provvedimento di verifica è rappresentato dalla decorrenza del termine ad impugnare. Si ritiene che gli effetti propri della pubblicazione e, in particolare, il termine per eventuali impugnazioni decorrano dalla pubblicazione ufficiale dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale.
La disciplina in tema di certificazione energetica degli edifici per la Regione Lombardia trova accoglimento nella legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24163 recante Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'am biente, come modificata dalla l.r. 29 giugno 2009, n. 10164, recante Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato O rdinamentale e dalla l.r. 21 febbraio 2011 n. 3
I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione sono caratterizzati da specifici vincoli di spesa; pertanto, sono da iscrivere nelle entrate del bilancio comunale e destinate alle spese di cui ai titoli II e I.
§ 1. La destinazione nel bilancio comunale dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi e delle relative sanzioni
I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione sono caratterizzati da specifici vincoli di spesa; pertanto, sono da iscrivere nelle entrate del bilancio comunale e destinate alle spese di cui ai titoli II e I, rispettivamente relative:
- alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come descritte nel capitolo dedicato all’argomento;
- per manutenzione ordinaria del patrimonio ai sensi dell’art. 49, comma 7, della Legge n. 449/1997.
Del pari, gli oneri concessori pagati a seguito di sanatoria di abusi edilizi sono da iscrivere in bilancio al titolo IV delle entrate e sono da destinare a copertura:
- dei costi d .... [continua]
Il provvedimento stabilisce che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli intereventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, indicati dall'elenco riportato nell'allegato I, che contiene 39 tipologie di interventi ritenute di lieve entità dal legislatore della novella.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante «Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
Il provvedimento stabilisce che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli intereventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, indicati dall’elenco riportato nell’allegato I, che contiene 39 tipologie di interventi ritenute di lieve entità dal legislatore della novella[1].
In generale, il decreto snellisce ulteriormente una seria di attività preordinate alla formazione della decisione tesa a concedere l’autorizzaz .... [continua]
Una volta provveduto a tratteggiare compiutamente la variegata disciplina codicistica e extracodicistica del contratto di locazione, si può entrare nel cuore dell'argomento oggetto della presente monografia, vale a dire le locazioni in nero.
Tale sottocategoria del contratto di locazione è, a sua volta, inquadrabile nella più generale fattispecie dei contratti c.d. di fatto, la quale, secondo autorevole dottrina, si ha, in generale, in presenza di «situazioni di fatto assimilabili a fattispecie contrattuali dalle quali però differiscono per deficienza di presupposti di validità o per riduzione di elementi costitutivi».
La correlazione che lega le variabili “Prezzo di offerta- Prezzo di vendita” e “Tempi di vendita” è utilizzata per misurare l'importanza di una stima corretta dei tempi di vendita nella dinamicità del mercato. Per testare la correlazione è stato utilizzato un campione di 468 transazioni immobiliari raccolte dall'OICT-Osservatorio Immobiliare della Città di Torino. Inizialmente è stato elaborato un campione che coprisse l'intero territorio torinese con attenzione all'andamento e del mercato immobiliare dal 2007 ad oggi. Successivamente sono state analizzate le singole Microzone, come sottomercati territoriali. Infine sono stati presi in esame sottomercati dimensionalmente omogenei.
Il legislatore veneto, con la L.R. 11/2004, ha innovato profondamente la materia urbanistica modificando profondamente
la disciplina previgente (che risaliva al 1985).
La verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se un progetto possa avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente. Il d.lgs. 128/2010 ha modificato la precedente versione dell'art. 5, lett. m), d.lgs. 152/2006 e ha specificato che sono rilevanti in tema di screening solo gli impatti ambientali che siano oltre che significativi anche negativi. D'altro canto, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/2010, la giurisprudenza ha riconosciuto che «l'assoggettabilità a VIA è subordinata alla presenza di possibili (dunque non certi) effetti negativi e significativi sull'ambiente».
Il disegno urbano si occupa dell'organizzazione degli spazi, dell'impatto degli edifici, dell'uso dei piani terra e dei piani superiori, della struttura di spazi pubblici e aree verdi, del tracciato delle strade, dell'ubicazione delle fermate del trasporto pubblico e delle aree a parcheggio. È evidente che è quindi al livello del progetto urbano che si debbono applicare in termini concreti i concetti relativi alla sicurezza.
§ 2. Disegno urbano
«Il disegno urbano si occupa dell’organizzazione degli spazi, dell’impatto degli edifici, dell’uso dei piani terra e dei piani superiori, della struttura di spazi pubblici e aree verdi, del tracciato delle strade, dell’ubicazione delle fermate del trasporto pubblico e delle aree a parcheggio. È evidente che è quindi al livello del progetto urbano che si debbono applicare in termini concreti i concetti relativi alla sicurezza. Una buona progettazione può aumentare la fiducia dei cittadini e può rendere gli spazi pubblici più vivibili; all’opposto, un disegno urbano mal concepito può produrre spazi vuoti, ambienti squallidi, generare paura e attrarre comportamenti incivili e atti criminali» [18].
Anche qui, il Manuale riprende punto per punto la .... [continua]
Lo studio si propone di approfondire il ruolo della “valutazione” nella fase preliminare dei progetti di trasformazione a scala urbana e territoriale, al fine di fornire al decisore un supporto per la strutturazione del brief1 di progetto in fase di pianificazione strategica.
Il regime normativo è dettato dall'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta di un articolo particolarmente lungo che in parte sostituisce e in parte ricalca la disciplina dettata ad hoc dalla precipua normativa del tributo municipale. Inoltre, il citato art. 13 contiene anche delle disposizioni di interpretazione autentica.