Il kernel della sua riflessione si formò durante le ore che Jacobs passava alla finestra della sua abitazione sopra un negozio di dolciumi al 555 di Hudson Street, dalla quale osservava la vita della città scorrere sotto il suo sguardo attento. Che si trattasse di vicini, residenti o completi sconosciuti, tutti erano più sicuri perché quasi mai erano soli. Ed è questa l'idea di Jane Jacobs che appare maggiormente rivoluzionaria in relazione all'argomento qui trattato. Non a caso uno dei suoi motti era proprio eyes upon the street: occhi sulla strada, espressione che può apparire una mera metafora, mentre in realtà riassume perfettamente la sua concezione di controllo spontaneo. Quando molti occhi vigilano su una zona, infatti, chiunque si trovi sotto osservazione è più sicuro, e chiunque voglia commettere un atto illecito ne risulta inibito.
La volumetria della quale si è discorso fino a qui, ottenuta essenzialmente moltiplicando l'indice di edificabilità per la superficie edificabile, è la volumetria assentibile in astratto su un dato fondo. Per passare dalla volumetria astratta a quella concreta occorre compiere un passo ulteriore, consistente nella detrazione della volumetria già utilizzata in occasione degli interventi edilizi pregressi.
Con analoghe cadenze temporali, anche il sistema di controllo attraverso il quale il potere amministrativo visiona l'attività edilizia del privato ha registrato significativi cambiamenti, partendo dalla licenza edilizia introdotta dalla Legge n. 1150/1942, per passare alla concessione edilizia di cui alla Legge n. 10/1977, per arrivare infine al permesso di costruire introdotto dal DPR n. 380/2001. Tali mutamenti non sono evidentemente solo linguistici, in quanto alle diverse definizioni hanno concorso impostazioni e strategie sostanzialmente mutate nel corso degli anni.
L'art. 6 del D.L. 138 del 2011 convertito in legge n. 148 del 2011 ha aggiunto il comma 6 ter all'art. 19 della L. 241 del 1990 nel quale si afferma che la segnalazione certificata di inizio attività non costituisce un provvedimento direttamente impugnabile. Gli interessati possono esclusivamente sollecitare le verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione avverso il silenzio prevista dai commi 1, 2 e 3 del codice del processo amministrativo
Il principio di pianificazione ha avuto espresso riconoscimento sin dalla legge 1497/1939. La legge sulle bellezze naturali prevedeva, infatti, che per le cd. ellezze d'insieme si potesse procedere alla adozione di un piano territoriale paesistico al fine di impedire che le località interessate fossero utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. Al piano, non casualmente definito all'epoca piano regolatore, non era estranea in linea di principio la funzione regolatrice e programmatoria caratteristica dei piani territoriali.
Un dato certo è ricavabile dal sistema normativo in tema di autorizzazione per impianti di energia rinnovabile e cioè che il procedimento delineato dalla legge è assolutamente inderogabile e tale, a detta della giurisprudenza , da non consentire espressione di determinazioni sull'impianto fuori da tale sede (la Conferenza di servizi deputata al coordinamento degli interessi pubblici) fatta eccezione – è lecito, però, porre la questione porla in termini dubitativi - per la V.I.A. la quale dovrebbe essere acquisita preliminarmente all'avvio dell'iter di Conferenza.
Le sanzioni per gli interventi di cui all'art. 22, co. 1 e 2, T.U. realizzati in assenza o in difformità dalla d.i.a. sono previste dall'art. 37 T.U., in cui sono confluite due previsioni, ossia l'art. 10 legge 47/1985 e l'art. 4, co. 13, d.l. 398/1993, che, rispettivamente, regolavano le sanzioni per l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia e dalla d.i.a. e sono state unificate a seguito dell'abrogazione dell'autorizzazione edilizia.
Le considerazioni svolte nei paragrafi che precedono muovono tutte dall'ipotesi nella quale l'intero territorio comunale sia stato oggetto di pianificazione urbanistica. Prima di concludere l'analisi normativa degli indici di edificabilità, però, è opportuno soffermarsi sull'ipotesi della lacuna normativa, che si può presentare in due forme: da un lato, infatti, essa ricorre laddove il territorio comunale sia totalmente sprovvisto di strumenti di pianificazione, ma dall'altro va analizzata anche l'ipotesi in cui, pur essendoci uno strumento urbanistico generale, questo non trovi applicazione in una parte del territorio comunale.
Esaminata attentamente l'ultima fattispecie penale che ci siamo prefissati di trattare nel corso dell'opera, siamo giunti in conclusione ad un tema, la confisca urbanistica, il quale presenta vari profili problematici di cui la giurisprudenza[2] nel corso degli anni si è occupata e che ha, inoltre, un'importanza rilevante circa i risvolti pratici di tale istituto.
La corretta attuazione del principio contenuto nell'articolo 9 della Costituzione, secondo quelli che furono i propositi dei costituenti, ed alla luce delle interpretazioni che del richiamato principio hanno dato la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, dovrebbe avvenire attraverso due specifiche funzioni: la tutela e la valorizzazione. Dette funzioni, seppure ontologicamente distinte e riflettenti un ordine di attribuzioni nettamente differenziate, condividono, tuttavia, le medesime finalità: la preservazione e del territorio nazionale e la promozione dello sviluppo della cultura.
Con la sentenza n. 4277/2011, la Suprema Corte va ad affrontare il tema, caro alla giurisprudenza, delle distanze legali, più in particolare del loro computo. Nella stessa, inoltre, si ribadisce il fatto che le normative antisimiche hanno carattere integrativo rispetto alle disposizioni in materia disciplinate nel Codice Civile.
Sono «vizi sostanziali» quelli determinati dal contrasto del titolo edilizio con le norme urbanistico-edilizie poste dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici, come ad esempio la mancanza di titolarità di diritto reale o personale che permetta l'attività edilizia o il mancato impegno dell'interessato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, o ancora la mancanza di un piano attuativo o la violazione delle norme in tema di distanze
Gli indici di edificabilità vengono fissati dal pianificatore[1] con atti di natura pacificamente regolamentare. Altrettanto pacifica è la natura discrezionale di tali atti, perché ad essi è rimesso il compito di effettuare il bilanciamento tra gli interessi in gioco che è tipico della discrezionalità amministrativa. Questa delicata operazione si conclude con l'attribuzione di un valore numerico preciso agli indici di edificabilità, che deve essere compreso negli intervalli concessi dal legislatore nazionale e da quello regionale.
La prima parte della lett. c) dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 punisce la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come definita nell'art. 30 dello stesso testo unico. La disciplina oggi vigente è il risultato di un lungo processo evolutivo: in passato, infatti, durante la vigenza della legge n. 10/1977 si sono posti alcuni problemi interpretativi, poiché la normativa citata conteneva un'ipotesi criminosa di non facile individuazione, non essendo stata puntualmente circoscritta dal legislatore.
Posto che la tutela del paesaggio contemplata dall'articolo 9 della Costituzione non figura nell'elenco dell'articolo 117 delle materie di competenze regionale, né in quelle di competenze ripartita, è toccato alle Regioni stesse, attraverso l'esercizio della competenza legislativa nelle materie che variamente interferiscono o sono connesse con la tutela del paesaggio – urbanistica, turismo, agricoltura, caccia, ecc. – assicurare la tutela e la valorizzazione della qualità paesaggistica.
Nel quadro di razionalizzazione degli istituti concernenti le procedure per fonti rinnovabili, il recente intervento del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ha inteso dedicare un apposito Titolo II (Procedure amministrative, regolamentazioni e codici) alla sistemazione dei meccanismi autorizzatori, anche attraverso l'elaborazione e indicazione di principi e criteri, alla cui luce riguardare l'azione amministrativa nel suo concreto atteggiarsi, significativamente descritti nell'articolo 4 che ha come sua rubrica «Principi generali».
Anche senza ricorrere ai principi di diritto, ma semplicemente utilizzando i canoni della logica, non v'è chi non veda come sia del tutto irragionevole penalizzare, a livello fiscale, la plusvalenza realizzata attraverso l'osservanza della legge ab origine, rispetto a quella acquisita con “un'opera” successiva.
Le sanzioni applicabili agli interventi realizzabili con «super d.i.a.» sono previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 38 T.U., nei quali il D. Lgs. 301/2002 ha inserito espressamente una clausola che ne estende l'operatività in tal senso.
Le Regioni ordinarie, quelle a statuto speciale e le Province autonome hanno fatto uso costante di questa potestà legislativa, dotandosi sempre di una legge urbanistica propria. Nell'occasione è stata talvolta precisata la disciplina degli standard - rimessa in larga parte alla volontà dei governi periferici - e la dottrina osserva che la scelta delle Regioni è stata spesso nel senso di irrigidire i limiti fissati dal legislatore statale.
La contravvenzione di cui alla lett. b) dell'art. 44 d.P.R. disciplina tre ipotesi di reato diverse: - l'esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire; - l'esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire; - la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione.
Tutto è diventato business, ogni cosa deve funzionare ed essere utilizzabile. Non esiste un sentimento di identità, esiste un vuoto interiore. Non si hanno convinzioni, né scopi autentici (Erich Fromm)